In merito all’articolo dei costi della commissione straordinaria che governa il Comune di Caivano, pubblicato su questo blog il 28 settembre, precisiamo che, ai sensi della legge finanziaria 2007, (L. 296/2006 Art. 1 comma 704), “gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento”.
Insomma il Comune potrà recuperare il denaro speso ma dovrà realizzare un’opera pubblica o comunque spenderli per investimenti. Inoltre, i costi del collegio dei revisori dei conti e dell’organismo interno di valutazione sono fissi, in quanto anche quando governano le amministrazioni politiche ordinarie sono obbligatori per legge.