Revisione semestrale delle liste elettorali, modalità di esecuzione e ricorso

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La commissione straordinaria visti gli articoli 18 e 39 del T.U. del 20 marzo 1967, n°233 rende noto che dall’11 ottobre fino al 20 del mese corrente, sono depositati nell’ufficio comunale:

Modalità di presentazione delle liste

a) gli elenchi predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale per la revisione semestrale delle liste, con il verbale adottato, i documenti relativi o ciascun nominativo e le liste generali;
b) la delibera del Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale relativo alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, e del luogo di riunione di ciascuno di esse e dell’assegnazione degli interessati
delle singole sezioni, nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.
Ogni cittadino entro tale periodo può prendere visione degli atti citati.

Possibilità di fare ricorso entro il 20 ottobre

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Elettorato Comunale, nonché contro lo deliberazione di cui sopra e contro l’ assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha la facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla sottocommissione elettorale circondariale, non oltre il 20
corrente mese, con le modalità di cui all’ Art. 20 del testo unico sopracitato.

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