Indennità una tantum e nuovi requisiti semplificati per Naspi

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L’ lnps, con proprio messaggio n. 1275 del 25.3.2021, fornisce le prime informazioni in ordine alle indennità una tantum e onnicomprensive per alcune categorie di lavoratori e alla semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpl, in attesa della
circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure.

Indennità Covid-19 di € 2.400,00

L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità nel decreto “RISTORI” del 28 ottobre 2020, n. 137.

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:
• i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo
e degli stabilimenti termali;
• i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali;
• i lavoratori intermittenti;
• i lavoratori autonomi occasionali;
• i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
• i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali;
• i lavoratori dello spettacolo.

Quindi per chi ha già usufruito, con il decreto “RISTORI”, di tale indennità non va fatta nuova domanda, ma l’lnps erogherà l’indennità “d’ufficio”.

Sempre l’articolo 10 del decreto Sostegni, ma ai commi 1,3,5 e 6 prevede l’ indennità una tantum, sempre di € 2.400,00, anche alle suddette categorie che non hanno percepito l’indennità di cui al decreto ” RISTORI”.

Per questi la domanda va presentata la relativa domanda entro il 30 aprile 2021. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 10, comma 3, lett. a), del decreto Sostegni ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei
lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.

Per i lavoratori dello spettacolo, il comma 6 del citato articolo 10 ha introdotto un elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta categoria di lavoratori.

Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere – in un dato arco temporale – almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma 6, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha mantenuto inalterato il requisito c.d. contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve
superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.

Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222.

Le richiamate indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 {TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpl

Il decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpl, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa. In particolare, l’articolo 16 del citato decreto prevede che per le indennità di disoccupazione NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge {23 marzo 2021} e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro di cui l’articolo 3, comma 1,
lett. c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021, è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.

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