La Corte dei conti, attraverso la sua sezione giurisdizionale regionale per la Campania, presieduta dal dottor Michele Oricchio, ha emesso una significativa sentenza di condanna. Il provvedimento riguarda sei ex amministratori del Comune di Caivano ed è l’esito del secondo processo relativo al dissesto finanziario che ha interessato l’ente locale nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014.
Al centro della decisione della magistratura contabile vi è l’ex sindaco Antonio Falco, condannato a versare una somma di 69.205 euro a favore del Comune.
Analogamente, cinque ex assessori – Francesco Casaburo, Bartolomeo Perna, Enzo Pinto, Vincenzo Semonella e Giulio Di Napoli – dovranno ciascuno corrispondere un importo di 31.142 euro. Queste condanne sono il risultato di una complessa inchiesta, coordinata dai vice procuratori generali Davide Vitale e Licia Centro, che ha approfondito le responsabilità nella gestione delle finanze comunali.
La sentenza, depositata ufficialmente il 6 agosto, non si limita alle sole condanne di natura pecuniaria. Essa prevede infatti la possibilità che ai sei ex amministratori coinvolti possano essere applicate sanzioni interdittive.
l’Iter processuale:
* Nel gennaio 2024, in primo grado, la Corte dei conti aveva dichiarato prescritta l’azione sanzionatoria nei confronti di Antonio Falco e di cinque ex assessori, mentre un altro ex assessore era stato assolto nel merito.
* La Procura regionale della Corte dei conti ha proposto appello contro la declaratoria di prescrizione.
* La Sezione centrale d’Appello ha accolto l’impugnazione, ritenendo che la prescrizione fosse stata validamente interrotta dagli atti di costituzione in mora notificati dal Comune di Caivano, e ha disposto di rifare il processo di primo grado nel merito.
* La nuova sentenza di primo grado condanna al pagamento di 69.205 euro per l’ex sindaco Antonio Falco e a 31.142 euro ciascuno per gli ex assessori indicati.
Di conseguenza, la sentenza non è ancora definitiva. Gli interessati possono ancora:
1. proporre appello contro questa nuova sentenza (entro ottobre 2026);
2. successivamente, se ricorrono i presupposti, presentare un ricorso in Cassazione limitato alle questioni di giurisdizione, non sul merito della decisione.
In particolare, i giudici contestano:
* L’adozione continuativa di atti di programmazione contabile non veritieri né prudenti, cioè bilanci e previsioni che non rappresentavano correttamente la reale situazione finanziaria dell’ente.
* Una gestione ritenuta gravemente colposa, tale da aver contribuito al dissesto finanziario dichiarato nel 2016, con applicazione dell’art. 248, comma 5, del Testo unico degli enti locali.
* L’inerzia nella gestione del patrimonio comunale del Parco Verde, dove, secondo la Procura contabile condivisa dalla Corte, non sarebbero state intraprese iniziative efficaci per riscuotere:
* i canoni di locazione;
* le indennità di occupazione degli alloggi.
La sentenza parla di una “assordante e complice inerzia dell’apparato amministrativo-burocratico”, ritenendo che la mancata riscossione abbia privato il Comune di entrate fondamentali.



