Inizio saldi estivi il 6 luglio. Interviene Aicast: “vogliamo nuove disposizioni”

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COMUNICATO- Ci dispiace doverci ripetere, ma per quanto ci riguarda riaffermiamo che lo scopo dei SALDI era quello di evitare un triplice danno economico all’operatore, consistente:

*nel costo per il deposito del prodotto di moda invenduto,

*la svendita del prodotto l’anno successivo, perché, ormai, fuori moda e

*mancanza di recupero immediato di capitale. Per cui per quanto ci riguarda riaffermiamo che per noi i saldi devono iniziare a fine stagione e non a metà periodo.

Riproponiamo, pertanto, per i saldi estivi la fine del mese di settembre e per i saldi invernali la fine del mese di febbraio.

Ciò ridetto invitiamo l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania a portare le indicazioni di questi incontri in Conferenza Unificata, riteniamo non rispettoso della vigente legge regionale n. 7/2020 convocare questi incontri per comunicarci decisioni già assunte il Conferenza, in quest’ultimo caso ci permettiamo di suggerire di rimodificare la legge ritornando al testo originario del comma 3 dell’art. 43.

Bisogna inoltre tener presente che la Regione Campania non ha ancora recepito quanto normato dal D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che ha dato attuazione alla Direttiva UE Omnibus volta a migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori.

Il nuovo D.Lgs, infatti, ha modificato l’art. 17 del Codice del Consumo nella parte: «Indicazione dei prezzi», inserendo l’Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo), entrato in vigore dal 1 luglio 2023, che prevede dei precisi obblighi finalizzati a non ingannare gli acquirenti.

Qualsiasi annuncio di riduzione del prezzo deve indicare il prezzo precedentemente applicato dal venditore almeno 30 giorni prima della riduzione (e non il prezzo di listino, o il prezzo applicato all’inizio della stagione dal rivenditore) ed, inoltre, la percentuale di sconto applicata.

– Nel caso di riduzione di prezzo progressiva (ad esempio, 20%, 30%, 40%) e senza interruzioni, il venditore può indicare come “prezzo precedente” il prezzo senza la riduzione di prezzo anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

– Laddove un prodotto sia stato immesso sul mercato da meno di 30 giorni, il venditore dovrà indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CALIFANO ALL’INCONTRO CONVOCATO DALLA REGIONE PER OGGI 6 GIUGNO, CONFERMATO DALLA REGIONE IL DIVIETO DELLE VENDITE PROMOZIONALI A PARTIRE DA OGGI (30 GG. PRIMA DEI SALDI) Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizio e furismo

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