Angelino con un comunicato replica alle prime fandonie. Il cambiamento sta avvenendo!!!

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Nemmeno il tempo di presentare le candidature e immediatamente i ‘soliti’ cercano di porgere a giornali o mezzi di informazione indicazioni fuorvianti per tentare di cominciare, troppo presto, a lanciare fango verso il neo candidato a sindaco Antonio Angelino, probabilmente già molto avanti secondo le ultime intenzioni di voto e clima d’opinione attualmente a Caivano.

Il candidato a sindaco Antonio Angelino, con un corposo comunicato ha dovuto smentire in punto di diritto le ricostruzioni fantasiose apparse stamattina. Cosa peggiore, ancor di più dell’articolo, i messaggi whatsapp di politici appartenenti all’ex amministrazione sciolta per infiltrazione camorristica che gridavano al ricorso in caso di vittoria.

Questi signori, probabilmente già con l’acqua alla gola, continuano a servirsi delle ‘solite’ e vecchie strategie a loro molto vicine. Purtroppo per loro, sembra, che a Caivano il vento stia cambiando e che la cittadinanza ha voglia di dar fiducia ad un nuovo esercito fatto di giovani che vivono il territorio e che vogliono con grande voglia iniziare il tanto gridato cambiamento che tutti meritano.

Questo il comunicato, molto simile ad un testo normativo per chiarire e smacchiare i primi lanci di fango:

In merito all’articolo pubblicato il 31 ottobre 2025 su un blog online, sono del tutto infondate, dal punto di vista giuridico, le accuse mosse al sottoscritto, con riguardo alla presunta ineleggibilità ed incandidabilità alla carica di Sindaco di Caivano.
Allo stato attuale infatti, sono funzionario della città metropolitana di Napoli, con incarico di elevata qualificazione presso la Direzione Amministrativa Scuole2 che prevede una autonoma dirigenza ed è incardinata all’interno di un’Area con apposito Coordinatore.
Anzitutto, va precisato come nell’articolo, si sostiene che l’articolo 60, co. 3, del TUEL, preveda un automatismo “semplicissimo”: un dipendente pubblico deve collocarsi in aspettativa prima (e non dopo) la candidatura a Sindaco di un Comune. Ebbene, il richiamo effettuato dal giornalista è del tutto errato, in quanto il co. 3 dell’art. 60 del TUEL afferma che “Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.
L’art. 60, comma 1, n. 7 TUEL dispone che “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale … i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli”.
Su tale aspetto, basterebbe un ragionamento di tipo deduttivo per comprendere che la disposizione voglia riferirsi alla ineleggibilità di un funzionario comunale a Sindaco del medesimo comune ove svolge il ruolo, appunto, di funzionario.
Nel merito, va premesso che il sottoscritto è eleggibile poiché non ricorrono le condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 60, commi 7 e 11, del TUEL.
1) Come già rilevato, l’articolo 60, comma 1, n. 7, del TUEL, dispone espressamente che non sono eligibili a sindaco, tra gli altri, i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli. A conferma dell’interpretazione testé esposta, la Cassazione ha affermato che l’art. 60 del TUEL, con l’uso dell’avverbio “rispettivamente” intende, non già prefigurare una pedissequa simmetria, quanto alle limitazioni alla eleggibilità, tra cariche identiche (sindaco con sindaco di altro Comune, consigliere comunale con consigliere di altro Comune), “bensì limitare, a chi rivesta una carica all’interno dell’organo elettivo, l’accesso ad altro organo omologo, sia come consigliere che come sindaco, posta la indiscutibile appartenenza di quest’ultimo al Consiglio comunale e la sua partecipazione alle relative funzioni”. (Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2006, n. 11894). Nel caso di specie, il sottoscritto, in qualità di funzionario della Città metropolitana di Napoli, è certamente titolare dell’elettorato passivo e non incorre in una causa di ineleggibilità.
2) L’articolo 60, comma 11, del TUEL, dispone invece l’ineleggibilità a sindaco di “amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia”. La disposizione vuole evitare che chi ha già una posizione di potere all’interno di un ente locale – ad es.: Azienda/Consorzio la cui attività dipende dal Comune/Provincia – possa candidarsi e ricoprire contemporaneamente, o subito dopo, ruoli elettivi. In altre parole, non basta essere un qualsiasi dipendente, ma l’ineleggibilità scatta solo se si hanno poteri di rappresentanza o poteri organizzativi e di coordinamento del personale. La giurisprudenza ha ritenuto che la “dipendenza” sussista tutte le volte in cui il Comune/Provincia esercita poteri incisivi di indirizzo e controllo (Cass. civ., 18 settembre 2013, n. 26123, sulla ineleggibilità a sindaco poiché presidente del CdA di una casa di riposo dipendente dal Comune).
Non ricorrono, inoltre, le condizioni di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2, del TUEL, per le seguenti ragioni.
Il comma 1 dell’art. 63 TUEL fa riferimento ai soggetti apicali o dipendenti con poteri di rappresentanza/organizzazione/coordinamento del personale in strutture organizzative sottoposte alla vigilanza del Comune/Provincia; secondo la Cassazione, la vigilanza va intesa in senso ampio, e cioè conta ogni ingerenza el Comune sull’ente proprio per evitare il conflitto dell’ente controllato e quelli dell’ente locale in cui si ricopre la carica (Cass. civ., Sez. I, 21 agosto 2007, n. 17769). Si tratta di ipotesi che non si applicano, evidentemente, alla situazione professionale del sottoscritto, ragione per cui non ricorre tale causa di incompatibilità.
Il comma 2 dell’art. 63 TUEL, invece, fa riferimento a situazioni di contiguità tra il soggetto con aspirazioni di candidatura e contratti della pubblica amministrazione: in particolare, se il candidato prende parte – direttamente o indirettamente – ad appalti nell’interesse del comune o della provincia, quest’ultimo non sarà candidabile. Anche questa situazione è completamente inapplicabile al caso di specie, nella misura in cui il sottoscritto non prende parte – né direttamente, né indirettamente – ad appalti nell’interesse del Comune di Caivano.
Alla luce di quanto brevemente esposto, e in assenza di ulteriori elementi che integrino una delle ipotesi tipizzate dall’art. 63, commi 1 e 2, TUEL, non è configurabile l’incompatibilità ex. art. 63 TUEL per il funzionario di una città metropolitana candidato a sindaco di un Comune, nella misura in cui la sola qualità di dipendente – d’altronde subordinato ad un dirigente e ad un coordinatore – non può sfociare in una declaratoria di incompatibilità.
Che infine in materia di incandidabilità/ineleggibilità non esiste la possibilità di fare ricorso all’interpretazione analogica ma, al contrario, vale il principio per cui le cause limitative del diritto, garantito costituzionalmente, all’elettorato passivo sono di stretta interpretazione, non essendo ammissibile una esegesi estensiva delle norme in materia, per il loro carattere derogatorio al principio della libera accessibilità alle cariche elettive (art. 51 della Costituzione), (cfr. con riferimento al principio, benchè la fattispecie sia differente, Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 477/2025).
Antonio Angelino