Polizia Municipale, il sindacato ritiene illegittima la posizione di De Lucia e scrive al sindaco.

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(COMUNICATO) Oggetto: Decreto Sindacale. n.19047 del 31/08/2017 – Incarico di Responsabile della Polizia Locale a dipendete amministrativo. – Richiesta revoca per palese illegittimità

La scrivente DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali), venuta a conoscenza attraverso l’Albo Pretorio del Decreto Sindacale in Oggetto, ne chiede l’immediata revoca in autotutela per palese illegittimità.
Si rappresenta infatti che lo stesso viola sia i principi della Legge Quadro della Polizia Locale n°65/86, sia della Legge Regione Campania n.12/2003, sia le vigenti norme contrattuali, da cui si evince che il Comandante, o Responsabile della Polizia Locale, deve essere un appartenente alla Polizia Locale, soprattutto in un Ente dove sono presenti Ufficiali di Polizia Locale inquadrati in fascia D.
Tale posizione risulta autorevolmente sostenuta sia dal Ministero Dell’Interno con il Parere del 7/9/2015 prot.15700/6396; sia dal Consiglio di Stato Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 17.02.2006, n. 616 – Consiglio di Stato Sezione 5° del 27.08.2012 n.3984 – Consiglio di Stato Sentenza n.4793 del 26/9/2013”; Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2607, nonché da ampia e documentata Giurisprudenza.

A tal proposito, è doveroso segnalare la decisione della Corte d’Appello di Roma che con la sentenza del 16.5.2002 (in Massimario di Giurisprudenza del lavoro n.1 – 2003, pag 72, con nota di M. Tatarelli) ha stabilito che il Comandante della Polizia Municipale (vigile urbano anch’esso) è un ruolo che nell’ambito del Comune gode di una disciplina speciale che non ne consente la sostituzione con altro soggetto, nel caso di specie dipendente amministrativo.

Una situazione analoga viene presa in considerazione nell’ordinanza del Tribunale dì Lecce del 17.3.2003 con la quale viene concesso il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. a favore del Comandante del Corpo di Polizia Municipale trasferito in un primo tempo ad attività di coordinamento dell’ufficio verbali e poi ad analoghi compiti nell’ambito della vigilanza edilizia e sostituito da dipendente amministrativo (conformi: Tr. Milano, Sez. Lavoro Sent. N. 2183 31/7/2001; Tr. Sassari, Sez. Lavoro, Sent. n. 549/2001; Tr. Parma, Sez. Lavoro, reclami al Collegio n.2/2001; Tr. Nicosia, Sez. Lavoro, reclami al Collegio, n.314/2001; Tr. Parma , Sez. Lavoro,
Ord. Ex art.700 c.p.c. del 28.3.2001, R.G. 125/’01; Tr. Catania, Sez. Lavoro, Ordinanza ex art.700 c.p.c. del 20.2.2001 R.G. 6353/00; Tr. Lanciano, Sez. Lavoro, Ordinanza ex art.700 c.p.c. del 01.02.2001 ; Tr. Nocera Inferiore, Sez. Lavoro, Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 15/6/2000, R.G. 456/2000; Tr. Padova, Sez. Lavoro, Ordinanza ex art. 700 c.p.c., R.G. 553/2000; Tr. Chiavari 28.09.2005 Ord. Ex art.700 cpc R.G.256/05; Tr. Chiavari in sede di reclamo 28.11.2005 R.G.2208; Consiglio di Stato Sez. V. Sent. n.616/06; TAR Emilia Romagna Sent. n. 500/06; Tribunale di Milano Sez. Lav. Ordinanza ex art.700 c.p.c. 04.11.2006 F.R.c.Comune di Milano).

Alla luce di quanto su esposto e documentato, si rinnova l’invito al ritiro in autotutela del Decreto in oggetto, diversamente la scrivente sigla sindacale si vedrà costretta a ricorrere in tutte le sedi per garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di Polizia Locale.

Napoli 04/09/2017 – Il Segretario Provinciale Dott. Giovanni Bonora

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