Richiesta ai Comuni (Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore), di introdurre definizioni agevolative per gli obblighi tributari precedentemente non adempiuti (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi da 102 a 110).
Premesso che la legge di Bilancio 2026 al comma 102, dell’articolo 1, attribuisce agli Enti locali la facoltà, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di disciplinare autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione degli interessi e delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato dal Comune, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari non adempiuti in tutto o in parte.
Regime e forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune.
Asserito che possono rientrare nel perimetro applicativo della agevolazione: l’IMU, la TARI (inclusa, con riserva interpretativa, la tariffa corrispettiva); il Canone Unico Patrimoniale; Canone Mercatale; gli Oneri di urbanizzazione; le Tariffe e rette dei servizi comunali (asili nido, mense scolastiche); le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, qualificate come entrate patrimoniali di diritto pubblico, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
Come sottolineato dall’ANCI, la logica sottesa all’introduzione di questo strumento va ricondotta alle opportunità offerte da un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo, concentrando l’attività degli uffici sulla gestione corrente e sui controlli sostanziali.
Si tratta, quindi, di uno strumento che arricchisce le possibilità di intervento sulla gestione delle entrate locali, da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario e coerente con la concreta situazione territoriale e senza limitazioni sostanziali in termini di tipologie di entrata ed annualità definibili.
Considerato, inoltre, che il Comune può, ope legis, regolamentare tale agevolazione, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente.
Vista la possibilità di deroga prevista dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1. comma 110: ”Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”
Considerato, per di più, che la legge statale suddetta ha previsto forme di definizione agevolata, nella cosiddetta rottamazione quinquies, ne consegue che i Comuni possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non
escludendo neanche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario, con l’adozione di regolamenti sulla definizione agevolata tenendo in dovuto conto la situazione economica e finanziaria comunale e la capacità di incrementare la riscossione delle proprie
entrate.
Per agevolare il lavoro degli Uffici comunali segnaliamo che l’IFEL-ANCI ha pubblicato una nota operativa corredata da uno schema-tipo di regolamento destinata a fornire alle Amministrazioni locali le necessarie indicazioni interpretative e applicative in merito alla definizione agevolata 2026, introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
Al fine di assicurare ai contribuenti locali il medesimo trattamento tributario previsto nella
rottamazione quinquies e, magari nei Comuni confinanti, chiediamo alle SS.LL. di aderire ai principi della cosiddetta rottamazione quinquies, dando agli Operatori, che si sono trovati in difficoltà economica dovuta, anche, al persistere della crisi dell’ultimo periodo, (Covid-19, E-commerce, Grande Distribuzione straripante, etc.) la possibilità di regolarizzare tutte le posizioni debitorie dovute, in rate mensili di importo non inferiore ad € 50,00 e di durata non superiore a 36 rate, considerato che i Comuni, in conformità a quanto disposto dal TUEL, approvano il bilancio di previsione finanziario che comprende obbligatoriamente le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza per gli esercizi del biennio successivo (36 mesi)



