Dal 7 aprile si torna a scuola, dalle classi primarie al primo anno delle scuole medie, per le zone rosse, quale la Campania, mentre in zona gialla ed arancione gli alunni seguiranno in presenza fino alle terza media.
E’ quanto stabilito dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n° 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, valido per tutto il territorio nazionale. La Campania resta in zona rossa fino al 20 aprile. Il motivo è l’RT superiore a 1,25. In Campania l’indice di contagio Rt è 1.33 (1.30;1.36).
La disposizione emanata dal decreto non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.
In Campania, una delle regioni che ha fatto l’uso maggiore della Dad in quest’anno scolastico, molte scuole hanno già comunicato le modalità di riapertura, per mercoledì prossimo.
Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce il Decreto Legge 1 aprile 2021 n°44
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile il decreto legge n. 44 contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. All’articolo 2 le disposizioni per la scuola:
Art. 2 Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita' scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. 3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.